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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

valide dal 01.06.2026

Rif. Contrattuale tra:

CRM360 di Alessandro Letizia (di seguito “Fornitore”), con sede legale in Udine, Via della Vittoria n. 4, P.IVA 03172480307, REA UD375802, operante con brand Nuvola Solidale;

e l’Ente/Organizzazione sottoscrivente (di seguito “Cliente”):

 

PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano e costituiscono parte integrante di ogni accordo relativo alla fornitura e manutenzione dell’Ambiente Applicativo dedicato alla piattaforma CiviCRM ed eventuali moduli complementari integrati. I servizi erogati dal Fornitore sono strutturati per garantire la stabilità dei flussi organizzativi, la sicurezza dell’infrastruttura e la tutela del patrimonio informativo di organizzazioni ed enti operanti sul territorio italiano.

Art. 1 – Definizioni

Nell’ambito del presente contratto e dei relativi allegati tecnici, i seguenti termini assumono il significato sotto specificato:

  • Cliente: Il soggetto giuridico che promuove il processo di sottoscrizione al fine di usufruire dei servizi erogati dal Fornitore per le proprie finalità istituzionali.
  • Fornitore: L’impresa CRM360 di Alessandro Letizia, titolare dell’architettura e dei servizi di gestione e supporto applicativo.
  • Ambiente Applicativo: Il complesso delle risorse logiche, sistemistiche, di calcolo, storage e database predisposte all’interno dell’ambiente cloud protetto gestito direttamente dal Fornitore, dedicate all’esecuzione sicura dei software scelti dal Cliente.

Art. 2 – Oggetto del contratto e perimetro operativo

Il Fornitore mette a disposizione del Cliente un Ambiente Applicativo configurato sulla base delle necessità organizzative delineate nella documentazione commerciale e nei piani di servizio ufficiali. Il presente accordo si configura come contratto atipico di fornitura di servizi informatici integrati e gestione protetta dei dati. Il Cliente acquisisce esclusivamente un diritto d’uso temporaneo e non esclusivo dell’ambiente predisposto, senza alcun trasferimento della proprietà delle architetture e dei sistemi software utilizzati.

Al fine di preservare l’integrità strutturale dei sistemi, garantire l’applicazione rigorosa delle policy di sicurezza e prevenire interruzioni operative, i privilegi di Amministratore di Sistema (System Administrator) e i relativi accessi di basso livello (inclusi, a titolo esemplificativo, accessi FTP, SSH o PHPMyAdmin) rimangono ad uso esclusivo del Fornitore. Il Fornitore si impegna a selezionare e validare le versioni software più stabili ed affidabili, declinando ogni responsabilità per anomalie intrinseche ai progetti open-source utilizzati.

Art. 3 – Attivazione del servizio

Il Fornitore si impegna a rendere disponibile l’Ambiente Applicativo entro 72 ore lavorative dalla perfezione dell’ordine e dalla ricezione dei dati necessari, fatte salve cause di forza majeure, impedimenti tecnici complessi o ritardi non imputabili alla struttura del Fornitore, i quali verranno tempestivamente comunicati al Cliente.

Art. 4 – Livelli di Servizio (SLA) e continuità operativa

Il Fornitore applica standard rigorosi di manutenzione e presidio dell’infrastruttura per assicurare la massima disponibilità dei flussi informativi. I parametri di riferimento e le relative tutele sono riassunti nella tabella seguente:

Parametro di servizio Soglia / garanzia riconosciuta
Disponibilità dell’Infrastruttura (Up-Time) 99,9% su base annua
Finestra Massima per Interventi Ordinari Programmati 4 ore consecutive (preavviso di 48 ore solari)
Misura dell’Indennizzo per Disservizio Eccedente lo SLA 1 giorno di estensione gratuita per ogni ora di fermo

L’indisponibilità del servizio si configura esclusivamente in presenza di una totale impossibilità di raggiungimento dell’Ambiente Applicativo dalla rete internet pubblica. L’estensione gratuita del periodo contrattuale decorre dal momento in cui il Cliente attiva la procedura di segnalazione. Sono tassativamente escluse dalla garanzia i fermi operativi derivanti da manutenzioni evolutive e di sicurezza eseguite in orario a basso impatto (notturni o festivi) e preventivamente comunicati.

Art. 5 – Responsabilità e integrità dei contenuti

Il Cliente mantiene la piena ed esclusiva titolarità e responsabilità in ordine alla legittimità dei dati, delle immagini e dei testi inseriti o gestiti tramite l’Ambiente Applicativo. Il Cliente garantisce la conformità dei contenuti alle norme sul diritto d’autore e si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pretesa, sanzione o richiesta di risarcimento avanzata da terzi in conseguenza di violazioni connesse all’utilizzo del servizio o dei nomi a dominio associati.

Art. 6 – Supporto tecnico-sistemistico

Il Fornitore garantisce l’assistenza tecnica hardware e software proattiva finalizzata al corretto funzionamento dell’architettura di base. Non rientrano nelle obbligazioni del Fornitore, e saranno pertanto fatturati separatamente, gli interventi correttivi resi necessari da imperizia, uso improprio o modifiche non autorizzate generate dal Cliente o da operatori terzi privi di esplicita autorizzazione scritta del Fornitore.

Art. 7 – Supporto applicativo e servizi di consulenza

Il Fornitore eroga servizi di supporto applicativo per agevolare l’apprendimento delle funzionalità standard della piattaforma, fornendo eventuale materiale didattico di base di orientamento. Il Cliente è tenuto a un utilizzo diligente delle risorse messe a disposizione. Qualsiasi attività di natura progettuale, strategica, di revisione profonda dei flussi organizzativi, di migrazione avanzata di basi dati o di integrazione personalizzata esula dal normale supporto applicativo e sarà oggetto di specifica e preventiva quotazione economica sotto la voce “Servizi di Consulenza”.

Art. 8 – Durata del contratto e rinnovo

Il presente contratto ha una durata di mesi 12 dalla data di attivazione dell’ambiente applicativo e si intende tacitamente rinnovato per pari periodi, salvo disdetta formale trasmessa da una delle parti a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o altro strumento elettronico idoneo a confermare l’avvenuta ricezione, con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla scadenza del termine naturale.

Art. 9 – Recesso anticipato e clausole risolutive

Qualora il Cliente decida di recedere anticipatamente dal contratto fuori dalle tutele previste dall’Art. 12, rimarrà integralmente obbligato al versamento dell’intero canone concordato fino alla scadenza del periodo contrattuale in corso, a titolo di penale rescissoria, senza diritto ad alcun rimborso per i mesi di servizio non goduto. Il Fornitore ha la facoltà di interrompere l’erogazione dei servizi con effetto immediato a seguito di gravi inadempienze contrattuali, condotte lesive della sicurezza dei sistemi o persistenti morosità. In assenza di violazioni del Cliente, qualora il Fornitore intenda non rinnovare il rapporto alla sua scadenza naturale, dovrà darne comunicazione scritta con almeno 60 giorni di anticipo.

Art. 10 – Corrispettivi, fatturazione e interessi di mora

Il Cliente è tenuto al regolare saldo dei canoni e degli oneri previsti secondo le modalità indicate nei documenti fiscali. In caso di ritardo nei pagamenti oltre la scadenza della fattura, si applicheranno automaticamente i diritti per la mora, con il tasso d’interesse calcolato pro die secondo i criteri definiti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 relativi alle transazioni commerciali. Il Fornitore si riserva la facoltà di aggiornare i corrispettivi annuali in misura non superiore alla variazione accertata dell’indice ISTAT FOI.

Art. 11 – Sospensione del servizio e ciclo di vita dei dati

Il Fornitore ha la facoltà di sospendere l’accesso ai servizi in caso di morosità del Cliente o qualora l’ente esegua attività potenzialmente dannose per l’infrastruttura (quali l’invio massivo di comunicazioni non autorizzate o prive dei requisiti normativi). La riattivazione del servizio sospeso per morosità è subordinata all’estinzione della morosità attualizzata con i correnti interessi oltre ad un contributo di riattivazione tecnica pari a Euro 100,00.

In ogni caso di sospensione, risoluzione o cessazione definitiva del contratto, il Fornitore garantisce la conservazione dell’integrità dei dati per un periodo massimo di 15 giorni solari. Entro tale finestra temporale il Fornitore si impegna a consegnare al Cliente un backup completo della base dati e dei file di installazione nello stato in cui si trovano (“as is”), procedendo alla scadenza del termine alla distruzione e rimozione definitiva di ogni copia dai propri server, declinando ogni responsabilità per mankate richieste entro i tempi definiti.

Art. 12 – Garanzia di adeguatezza delle funzionalità

A massima tutela della qualità e del corretto investimento dell’ente, il Fornitore riconosce una speciale garanzia di adeguatezza strutturale per una durata di 90 giorni solari dalla data di effettiva attivazione dell’Ambiente Applicativo CiviCRM. Entro tale periodo, qualora il Cliente rilevi motivatamente una non rispondenza oggettiva delle funzionalità rispetto ai requisiti operativi essenziali concordati o carenze qualitative stabili nell’erogazione dell’infrastruttura, avrà il diritto di recedere immediatamente ottenendo il rimborso integrale delle quote di canone di servizio già corrisposte. Sono tassativamente escluse dal rimborso le attività autonome di natura progettuale o di consulenza strategica già prestate ed esaurite.

Art. 13 – Foro competente

Il presente rapporto contrattuale è regolato ed interpretato in via esclusiva in conformità alle leggi dello Stato Italiano. Per qualsiasi controversia legale dipendente dalla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo, le parti riconoscono l’applicazione della competenza esclusiva del Foro di Udine.

Art. 14 – Comunicazioni

Ogni comunicazione formale o notifica avente valenza legale in relazione al presente contratto dovrà essere inoltrata esclusivamente per iscritto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o canali telematici avanzati con conferma di ricezione agli indirizzi regolarmente censiti ed aggiornati dalle parti.

Art. 15 – Protezione dei Dati Personali e GDPR

Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente o custoditi all’interno dei sistemi avviene nel rispetto assoluto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente. Con la sottoscrizione del presente accordo e dei suoi allegati relativi alle politiche di protezione dei dati, il Fornitore assume formalmente la qualifica di Responsabile del Trattamento Dati (Data Processor) relativamente ai database dell’ente, obbligandosi all’adozione e al mantenimento costante delle idonee misure organizzative, fisiche e logiche a tutela della riservatezza e della disponibilità del dato.

Data: _______________________

Firma del Cliente per accettazione:

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Firma del Fornitore per accettazione:

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APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli: Art. 2 (Oggetto del Contratto e riserva dei privilegi di sistema); Art. 4 (Livelli di servizio e limiti dell’indennizzo); Art. 5 (Responsabilità e manleva sui contenuti); Art. 6 e 7 (Esclusioni dal supporto standard e perimetro della consulenza); Art. 8 (Rinnovo tacito); Art. 9 (Penale rescissoria e termini di non rinnovo del Fornitore); Art. 10 (Interessi di mora e adeguamento ISTAT); Art. 11 (Sospensione immediata del servizio e tempi stringenti per il recupero dei backup); Art. 12 (Limiti all’esercizio della garanzia di adeguatezza); Art. 13 (Foro esclusivo di competenza).

Firma del Cliente per approvazione specifica delle clausole vessatorie: _______________________